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L’indennità matrimoniale per disoccupati, una tutela economica in un momento cruciale

Sara Bonomelli12 Settembre 202330 Agosto 2023

In un contesto sociale dove le reti di sicurezza economica svolgono un ruolo di crescente rilievo, l’attenzione all’indennizzo nuziale destinato ai disoccupati emerge come un tassello fondamentale nel quadro delle misure di sostegno finanziario. In linea con il congedo di maternità, è l’INPS a garantire un sostegno economico ai disoccupati che soddisfano determinati criteri, offrendo loro un’indennità che sostituisce il tradizionale congedo matrimoniale al quale avrebbero avuto diritto come lavoratori dipendenti.

Attraverso il recente comunicato n. 2951 dell’anno 2023, l’INPS ha ripreso in esame il dibattito relativo al bonus matrimonio destinato ai disoccupati, sostituendo il classico congedo matrimoniale e delineando con chiarezza i requisiti essenziali per accedere a tale vantaggio finanziario.

Questo meccanismo si rivela di estrema importanza, in quanto fornisce ai disoccupati una forma di protezione economica che si equipara alla tutela di cui avrebbero goduto da dipendenti regolari. Conosciuto per la concessione di 15 giorni di permesso retribuito in vista del matrimonio, il congedo matrimoniale diviene ora accessibile anche ai disoccupati.

Però non tutti coloro che si trovano in situazione di disoccupazione possono beneficiare di questa indennità. Per poter avanzare richiesta per l’assegno di congedo matrimoniale, occorre dimostrare che la perdita dell’occupazione sia intervenuta nei mesi immediatamente precedenti alla data delle nozze. L’INPS riconosce la possibilità di fare richiesta per il congedo matrimoniale ai disoccupati che:

  • Hanno lavorato per almeno 15 giorni nei 90 giorni che precedono il matrimonio o l’unione civile, presso aziende industriali, artigiane o cooperative.

Qualora il rapporto di lavoro sia stato avviato di recente, è necessario che tale rapporto abbia avuto inizio almeno una settimana prima dell’istanza di congedo. L’ammontare dell’assegno di congedo matrimoniale varia in base al settore lavorativo e si struttura nel seguente modo:

  • 7 giorni di retribuzione per operai e apprendisti, con una detrazione pari al 5,54% a carico del lavoratore;
  • 7 giornate di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio, con la stessa detrazione;
  • 8 giornate di salario medio giornaliero per i marittimi, con la solita detrazione;
  • La retribuzione nei giorni corrispondenti a quelli del contratto di lavoro part-time verticale, con la classica detrazione.

Nel caso dei disoccupati, si considera la retribuzione dell’ultimo rapporto di lavoro. Tuttavia, l’assegno è cumulabile con l’indennità INAIL per gli infortuni sul lavoro, ma solo fino al raggiungimento dell’importo equiparabile alla retribuzione. Al contrario, non è cumulabile con le prestazioni erogate per malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, né per lo stato di disoccupato, come nel caso della NASPI.

In queste situazioni, prevale l’assegno di congedo matrimoniale, rappresentando una forma di sostegno più vantaggiosa (mentre l’altro sostegno viene sospeso). Per i disoccupati, l’INPS funge da erogatore dell’assegno, a differenza dei lavoratori dipendenti il cui congedo è finanziato dall’azienda.

La richiesta per l’assegno di congedo matrimoniale deve essere inoltrata attraverso modalità telematiche all’INPS. Sono disponibili tre alternative:

  • Utilizzare il servizio online sul sito ufficiale, accessibile tramite l’area MyINPS;
  • Contattare il numero verde dell’INPS;
  • Rivolgersi a un patronato.

Vale la pena notare che i disoccupati devono allegare documentazione adeguata alla richiesta, tra cui:

  • Una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti lo stato di disoccupazione alla data delle nozze o dell’unione civile;
  • Una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti lo stato di coniugato, riportando dettagli sul matrimonio o sull’unione civile;
  • Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dimostri un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti il matrimonio, presso aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • Una copia dell’ultima busta paga.

Un aspetto da sottolineare è che c’è un ampio intervallo di tempo per recuperare tali documenti. La richiesta per l’assegno di congedo matrimoniale deve essere presentata dai disoccupati entro un anno dalla data delle nozze o dell’unione civile. Normalmente, l’INPS impiega meno di un mese per elaborare la pratica e procedere al pagamento dell’assegno.

ammortizzatori sociali, Congedo matrimoniale, disoccupazione

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